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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1.  -   E'   costituita   l'Associazione   scientifica   culturale   "Atomi   per   la   Pace"   una   liberaAssociazione di fatto, apartitica, con durata illimitatanel tempo e senza scopo di lucro, regolataa norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. - L'Associazione  Atomi per la Pace  persegue i seguenti scopi:-  diffondere   la   cultura   scientifica,   nel   mondo   giovanile   e  non,  nel  campo   dell'energia,   inparticolare quella nucleare;- ampliare la conoscenza della cultura scientifica, con riferimento alle materie necessarie allamaggior comprensione di quello  che è affine, derivato o divenuto  dall'energia in genere,attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo energeticoaffinché l'informazione possa essere usata per migliorare la qualità della vita in generale;- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi scientifici e culturaliassolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'idealedell'educazione permanente;
Art. 3.  -   L'associazione  Atomi   per   la   Pace,   per   il   raggiungimento   dei   suoi   fini,   intendepromuovere varie attività, in particolare:- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, corsi diistruzione per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti;- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatorisociali, corsi di perfezionamento in informazione energetica, istituzioni di gruppi di studio e diricerca;- attività editoriale: pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari,nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Art. 4.  -   L'associazione  Atomi   per   la   Pace   è   offerta   a   tutti   coloro   che,   interessati   allarealizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincoloassociativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;Soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, conla loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. La loro carica ha carattere illimitato e sono esonerati dal versamento di quote annuali.La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa dimorte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 5.  -  L'ammissione dei soci  ordinari  è deliberata,  su domanda scritta  del richiedentecontrofirmata da almeno tre soci o un socio fondatore.
Art. 6.  - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventualeregolamento   interno,   secondo   le   deliberazioni   assunte   dagli   organi   preposti.   In   caso   dicomportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione ildirettivo, nella forma del socio amministratore dell'associazione, dovrà intervenire ed applicarele seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
Art. 7. - Tutti i soci hanno diritto di voto mentre tutti i soci fondatori hanno diritto di veto sulledelibere non a maggioranza assoluta.
Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:beni, immobili e mobili, contributi, donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di caratterecommerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrate.I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dalconsiglio direttivo o deliberate dall'assemblea dei soci, e da eventuali contributi straordinaristabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che deliberasulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve ocapitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sianoimposte dalla legge.
Art. 9. – I soci si distinguono in soci fondatori (coloro che hanno fondato l'associazione o sisono distinti particolarmente verso le sue finalità) e soci ordinari.La carica di socio fondatore può essere conferita o rimessa solo ad un socio ordinario e solotramite votazione all'unanimità dei soci fondatori.
Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:- l’assemblea dei soci;- il socio Presidente;- il consiglio direttivo;
Art. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare unacorretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto adun voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in viaordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dalpresidente o da almeno un decimo degli associati.In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, edelibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validitàprescinde dal numero dei presenti.L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevoledella maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero deipresenti.La convocazione va fatta tramite e-mail almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione su un "googledocs" condiviso in lettura da tutti i soci. I soci fondatori si impegnano volta per volta a deciderela sede dell’assemblea annuale, detta sede può essere anche virtuale ed eseguirsi inteleconferenza tramite rete.
Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:- approva il bilancio preventivo e consuntivo;- approva il regolamento interno.L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimentodell’Associazione.All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovrannosottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. – L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto dal presidente, dalsegretario e 3 membri eletti dell'associazione ordinaria con la carica di consiglieri, conindicazioni del presidente.Il Consiglio Direttivo in carica per la durata di 2 anni ed è rieleggibile; essi svolgono la loroattività gratuitamente.
Art. 14. – Il socio Presidente è l’organo direttivo dell’associazione, a lui spettano gli atti didirezione associazione e quant'altro deliberato dai soci.Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Atomi per la Pace ed è investito ditutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entratarelative al periodo di un anno;- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsionidelle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.Tali compiti possono comunque essere da lui delegate ad un socio ordinario da lui scelto per iltempo necessario alla sua funzione.
Art. 15. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o perfini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge23.12.96, n. 662.
Art. 16. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 17. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme della legge vigente.